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C. 22/11/2002 n. 1489
i) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire dal 1 gennaio 1999 è pari a £. 1.936,27
j) è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese non conformi alle definizioni di piccola impresa; per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa richiedente le agevolazioni; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa richiedente; l'impresa considerata è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza
k) per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'articolo 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte dirette del 29.1.1958, n. 645 ed al cui capitale lo stato e/o gli enti Pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per Legge o per statuto, sono tenuti ad investire, 2 - Settori ammissibili
2.1 Sono agevolabili i programmi di investimento presentati da imprese, anche artigiane, operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei servizi, del turismo come indicato dall'articolo 2 della Legge n. 215/92. L'applicazione della Legge n. 215/92, in quanto aiuto di Stato ed intervento eventualmente cofinanziato nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie è subordinata, ai fini della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie in vigore, a talune limitazioni riguardanti, in particolare, i settori agevolabili e le spese ammissibili. Relativamente ai settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, ed in particolare, con riferimento alla Classificazione delle Attività economiche ISTAT 1991, alcune divisioni, gruppi, classi o categorie sono soggetti a divieti e/o limitazioni, che sono specificati nell'Allegato n. 1. Per quanto riguarda i settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotto agricoli, si ricorda che, secondo quanto stabilito dagli orientamenti e regolamenti dell'Unione europea, la concessione degli aiuti di Stato è subordinata alla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato da parte di ciascuno Stato membro. Considerando che, per l'Italia, la competenza in materia è attribuita alle Regioni e Province Autonome, la predette verifiche e la conseguente fissazione di limiti e condizioni di ammissibilità è demandata a tali enti, che provvedono attraverso i propri Programmi Operativi Regionali (POR) ed i relativi Complementi di Programmazione (CdP), per quanto concerne le regioni del Mezzogiorno, e attraverso i Piani di Sviluppo Rurale (PSR), per quanto concerne le regioni del Centro - nord. Con la Circolare n. 1138443 del 2 febbraio 2001, emanata in occasione dell'apertura del bando 2001 della Legge 215/92 (4o bando), questo Ministero ha provveduto, in assenza dei suddetti strumenti regionali (allora in corso di elaborazione o approvazione), ad indicare i limiti e le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i settori in questione, sulla base della nota metodologica per la verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato definita dal Ministero per le politiche agricole e forestali. I predetti limiti e condizioni di ammissibilità devono ormai ritenersi superati, essendo intervenuta l'approvazione dei POR e dei relativi CdP, nonchè dei PSR, cui occorre fare esclusivo riferimento. Si rammenta infine che per i settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la concessione delle agevolazioni è subordinata anche al rispetto delle disposizioni di cui ai punti 16 e segg. della presente Circolare.
2.2 Ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento e ai fini dell'inserimento dei programmi ammissibili nelle graduatorie articolate per "macrosettori", si fa riferimento al codice di attività di cui alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 relativo all'attività effettiva svolta o prevista nell'unità locale oggetto del programma di investimenti. In tal senso si precisa che: - nel macrosettore "agricoltura" sono inserite le domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni A e B della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91; - nel macrosettore "manifatturiero e assimilati" sono inserite le domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni C, D, E ed F della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91; - nel macrosettore "commercio, turismo e servizi" sono inserite le domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta Classificazione delle attività economiche ISTAT '91.
2.3 I programmi di investimento relativi allo svolgimento, nell'ambito della stessa unità locale, di attività appartenenti a diversi settori vengono inseriti nella graduatoria del "macrosettore" in cui rientra l'attività prevalente. A tal fine si considera prevalente l'attività alla quale è destinato il valore maggiore, in percentuale, dei beni oggetto dell'investimento. Tale indicazione deve essere fornita dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1. In tali casi la prevalenza degli investimenti, che ha comportato l'inserimento del programma nella graduatoria relativa ad un determinato "macrosettore", deve essere mantenuta nell'effettiva realizzazione del programma medesimo, pena la revoca delle agevolazioni. Le variazioni che comportino un cambiamento dell'attività originariamente individuata nel programma di investimenti, benchè non determinanti l'assegnazione ad altro macrosettore, saranno in ogni caso valutate al fine di verificare che il programma realizzato non si discosti so- 3 - Iniziative ammissibili
3.1 Le imprese richiedenti possono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità locali ubicate in tutto il territorio nazionale. Per "unità locale" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi ad una sola unità locale oggetto di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di iniziativa previste al successivo punto 3.2. Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni per programmi di investimento relativi a più unità locali distinte devono presentare una domanda per ognuna di esse ed il numero di occupati attivati da ciascun programma, di cui ai punti 11.2 ed 11.3, è rilevato con riferimento alla singola unità locale interessata dal programma stesso. Non è consentito presentare, per lo stesso bando, più domande riferite alla medesima unità locale, ivi comprese le domande di cui al successivo punto 12.1.
3.2 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare le seguenti tipologie di iniziativa:
1) "avvio di attività" imprenditoriale;
2) "acquisto di attività preesistente"; rientra in tale tipologia il rilevamento di un'attività preesistente o di un ramo d'azienda mediante atto di acquisto, ovvero mediante contratto di locazione con durata almeno pari a cinque anni dalla stipula;
3) realizzazione di "progetti aziendali innovativi" connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività esercitata;
4) "acquisizione dei servizi reali", destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonchè allo sviluppo di sistemi di qualità. Ciascuna domanda può essere riferita soltanto ad una delle tipologie sopra indicate, fermo restando che nell'ambito dei programmi riguardanti le tipologie di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere previste anche spese per acquisizione di servizi reali. Rientrano nelle tipologie "avvio di attività" e "acquisto di attività preesistenti" i programmi che hanno per oggetto l'avvio dell'esercizio di un'attività economica o l'acquisto di attività preesistenti da parte di imprese che precedentemente alla realizzazione del programma medesimo non svolgevano alcuna attività imprenditoriale. Ai fini dell'applicazione di quest'ultima disposizione, si considerano tali le imprese che alla data di presentazione della domanda (ovvero alla data di avvio del programma per i programmi già avviati, secondo le disposizioni di cui punto 5) e a decorrere dai due esercizi precedenti detta data non abbiano conseguito alcun fatturato derivante dall'attività di impresa.
3.3 L'acquisto di attività preesistente può essere effettuato, nelle forme previste dalla normativa civilistica, mediante atto di acquisto, ovvero di locazione, dell'attività o di un ramo d'azienda. La domanda deve contenere gli elementi necessari all'individuazione dell'attività che si intende rilevare, quali la denominazione o ragione sociale e l'ubicazione, nonchè l'indicazione dei singoli beni acquistati e del relativo valore. Gli atti di acquisto o di locazione, in ogni caso, devono risultare perfezionati alla data di richiesta di erogazione della seconda quota di contributo ed allegati alla stessa come previsto al successivo punto 13.4. Gli atti di acquisto, devono recare, relativamente al prezzo complessivo, indicazione separata circa il valore attribuito all'avviamento, alle licenze, agli eventuali immobili e ai beni strumentali materiali e immateriali oggetto del trasferimento. Agli stessi dovrà essere allegata perizia giurata redatta da un libero professionista iscritto ad albo professionale riconosciuto che riporti l'indicazione dettagliata dei beni ceduti ed il relativo valore.
3.4 Rientrano nella tipologia "progetti aziendali innovativi" i programmi connessi alla reale esigenza delle imprese di innovazione di prodotto o di processo, ovvero organizzativa e gestionale, che siano attivati da soggetti che già esercitano un'attività economica al momento della presentazione della domanda, ovvero di avvio del programma, se antecedente. La rispondenza del programma all'esigenza di innovazione, la quale può essere finalizzata anche all'ampliamento, all'ammodernamento dell'attività, deve risultare attraverso una chiara indicazione, nella parte descrittiva della Scheda Tecnica di cui al successi-
3.5 I "servizi reali" ammissibili alle agevolazioni sono indicati nell'elenco di cui all'Allegato n. 2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, tali servizi devono essere forniti in base ad appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con: - imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese; - enti pubblici e privati aventi personalità giuridica; - professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto. I predetti soggetti possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalità esterna, senza alcuna forma di intermediazione. I suddetti contratti devono indicare con precisione l'oggetto e le finalità delle prestazioni previste. 4 - Spese ammissibili
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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